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Cashback, Bancomat azzera le commissioni agli Esercenti per i pagamenti fino a 5 euro

giovedì, 10 Dicembre 2020 da Barbarossa
lotteria scontrini pos cashback

L’iniziativa del circuito PagoBancomat scatta nel 2021 e dura due anni: anche le principali banche si stanno muovendo in favore dei commercianti. Arrivano le funzionalità per aderire al piano del governo senza passare dall’app IO: in campo Satispay, Nexi, Hype

Il Cashback di Stato muove i diversi soggetti che operano sulla filiera dei pagamenti digitali: il circuito PagoBancomat annuncia di azzerare le commissioni interbancarie per due anni sulle transazioni fino a un importo di 5 euro e genera un ribaltamento di questa iniziativa da parte delle principali istituzioni finanziarie.

Si muovono anche le app più smart per i pagamenti, che aprono alla possibilità di adesione al Cashback di Stato direttamente dai loro ‘ambienti senza necessariamente passare dall’app IO della pubblica amministrazione che richiede l’identificazione Spid (ma che rimane il principale aggregatore dei dati degli utenti): esempi ne sono in questo caso Satispay, Hype e Nexi. Si conferma il fermento nel settore dei pagamenti digitali, a pochi giorni dal via (indicato dal governo per l’8 dicembre) dei rimborsi per gli acquisti con moneta elettronica.

L’annuncio di Bancomat: stop commissioni fino a 5 euro

“Dall’inizio del 2021, e fino al 31 dicembre 2023, le transazioni effettuate sul circuito PagoBancomat per pagamenti con importo fino a 5 euro saranno a zero commissioni, pagate dalle banche”, spiega la società partecipata da 125 istituti italiani che gestisce l’80% delle transazioni con carta di debito per oltre 250 miliardi di valori annui pagati o prelevati agli sportelli. Nel circuito sono coinvolti oltre 35 milioni di italiani e 2 milioni di esercenti.

Unicredit, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Mps, Satispay, Nexi, Hype hanno già annunciato di aderire all’iniziativa (fonte: repubblica.it)

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Lotteria degli Scontrini: Premi anche per gli Esercenti

sabato, 14 Novembre 2020 da Barbarossa
lotteria degli scontrini 2021

Dal 1 Gennaio 2021 il “gioco anti-evasione” prende il via. Già dal 1 Dicembre sarà possibile per i contribuenti richiedere il codice per partecipare all’estrazione. La Lotteria degli Scontrini premierà anche gli Esercenti a Norma dotati di Registratori di Cassa Telematici, disponibili nel nostro store online qui di seguito.

Registratori Telematici

La lotteria degli scontrini

è uno degli strumenti ideati per combattere l’utilizzo del denaro contante. Si tratta di provvedimento (art. 1 comma 540 della Legge n 232/16) che prevede l’estrazione di premi legati al pagamento con mezzi tracciati in esercizi convenzionati.

Attraverso questo strumento il legislatore ha voluto introdurre una forma di incentivo al cashless, promuovendo l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili come carte di debito o di credito.

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, viene permessa la trasmissione dei dati per partecipare alla lotteria degli scontrini anche ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle operazioni per le quali il consumatore richiede l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

Al contribuente spetterà scegliere se, accedere al rimborso del 19% della spesa sostenuta o tentare di vincere i premi fino a 5 milioni di euro.

I registratori telematici, in fase di registrazione dei dati, possono memorizzare:

  • Il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione fiscale; oppure
  • Il codice lotteria, finalizzato alla partecipazione a quest’ultima.

Le estrazioni ordinarie consentono di ottenere:

  • Sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
  • Tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
  • Premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di estrazioni zerocontanti, lo scontrino estratto premia il consumatore e l’esercente:

  • 15 premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e 15 premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
  • 10 premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e 10 premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
  • un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

 

fonte: fiscomania.com

www.lotteriadegliscontrini.gov.it

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Bonus per chi paga con le carte dal 1° dicembre: fino a 300 euro all’anno

mercoledì, 09 Settembre 2020 da Barbarossa

Il piano cashback

A conti fatti è diventata la madre di tutte le battaglie. Per dimostrare di avere credibilità a livello internazionale, con gli occhi della Ue a guardarci ora che affluiranno i 209 miliardi del Recovery Fund (tra prestiti e finanziamenti a fondo perduto), occorre ridurre di netto il peso dell’evasione fiscale che in Italia ammonta a circa 109 miliardi di euro all’anno. Così il governo intende riconoscere un bonus a tutti i consumatori che acquisteranno da quella data con carte di credito e bancomat: fino a 300 euro all’anno per spese documentare fino a 3000 euro. Si tratta del piano cashback allo studio del ministero dell’Economia in stretto contatto con Palazzo Chigi

I piccoli importi

Il presidente del Consiglio avrebbe chiesto agli operatori di settore — da Nexi a Sia, da Mastercard a Visa fino alle startup hitech — un nuovo impulso all’adeguamento tecnologico. Per far dialogare il sistema dei pagamenti con le amministrazioni dello Stato serve però un passo decisivo: cioè la rendicontazione delle transazioni attraverso sia la piattaforma PagoPa sia quelle bancarie ed il trasferimento delle informazioni all’Agenzia delle Entrate. Ci sono alcuni passaggi da dover superare. Soprattutto bisogna avere il via libera da parte del Garante della privacy e della Corte dei Conti. Oltre alla soglia di spesa sarebbe previsto anche un limite minimo di operazioni, per incentivare l’uso della moneta elettronica anche per piccoli acquisti. Comportamento ora fieramente osteggiato dagli esercenti che lamentano commissioni troppo alte per i piccoli importi.

Il tetto all’uso del contante

Il piano per la riduzione dell’uso dei contanti prevederebbe, dicono fonti del Mef, pertanto un credito d’imposta per le commissioni pagate dai piccoli esercenti in vigore dal 1° luglio scorso, detrazioni fiscali solo per prestazioni pagate con moneta elettronica e un’esenzione fiscale per chi usa buoni pasto elettronici, oltre all’abbassamento, già in vigore della soglia dei pagamenti in contanti da 2.999,99 a 1.999,99 euro fino al 31 dicembre 2021. Dal primo gennaio 2022 il limite dovrebbe scendere a 999,99 euro. D’altronde per stimolare i pagamenti elettronici conviene ribaltare il ragionamento. Spostando a valle il potere della filiera. Cioè al consumatore che con i suoi comportamenti di acquisto può favorire i cambiamenti sociali. Bisogna mettere in concorrenza tra loro gli esercenti. Comprare solo da quelli dotati di Pos adibiti al pagamento delle carte.

fonte: Corriere.it

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Corrispettivi telematici, chiarimenti sulla sospensione dei termini di invio

domenica, 12 Aprile 2020 da Barbarossa

Corrispettivi telematici, chiarimenti sulla sospensione dei termini per l’invio telematico: le novità sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020.

Corrispettivi telematici : doppio binario per la sospensione dei termini di invio.

Dopo l’emanazione del D.L. 18/2020, si attendevano dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, prova a delineare quanto disposto dall’articolo 62 commi 1 e 6 D.L. 18/2020, il quale prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale, o la sede operativa nel territorio dello Stato Italiano, la sospensione di tutti gli adempimenti tributari che ricadono nel periodo tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020.

Tali adempimenti potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione delle relative sanzioni.

Il documento conferma le indiscrezioni che circolavano dopo la l’emanazione del DL Cura Italia: per chi utilizza un Registratore Telematico per l’invio dei corrispettivi elettronici, la trasmissione non è sospesa.

La sospensione è invece prevista nel caso in cui l’invio avvenga manualmente, senza registratore telematico.

Corrispettivi da Registratore Telematico: nessuna sospensione dei termini di invio

La circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, quindi stabilisce che, laddove venga utilizzato un Registratore Telematico per l’invio dei corrispettivi elettronici, la trasmissione non è sospesa.

La ragione è sopratutto di carattere pratico, infatti è impensabile come, in un tale momento di difficoltà, vi sia l’emanazione di una norma che mandi ancor di più in confusione esercente e consumatore finale.

Quindi l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è giusta e permette, ai diversi operatori economici, di continuare lo sviluppo delle proprie attività, rilevando contabilmente e fiscalmente l’operazione effettuata.

Inoltre consente al consumatore finale di avere il rilascio, al termine dell’operazione, dello scontrino, che il più delle volte è indispensabile per eventuali garanzie.

La mancata sospensione può essere giustificata anche dal fatto che, per i possessori di un Registratore Telematico, la trasmissione dei corrispettivi fa seguito in modo pressoché automatico alla memorizzazione.

Tuttavia, nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, troviamo anche un’importate apertura:

“In un’ottica di massimo favor per i contribuenti, si ritiene che facciano comunque eccezione (e ricadano, quindi, nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all’assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo)”.

Quanto appena disposto sopra è coerente sia con la nozione di forza maggiore, che l’Agenzia delle Entrate ricollega direttamente a diverse sentenze della Corte di Cassazione, sia con la procedura di emergenza prevista in sede di primaria introduzione dei corrispettivi telematici.

Trasmissione telematica dei corrispettivi in fase transitoria: sospensione per chi è senza RT

Nel caso in cui vi sia la trasmissione dei corrispettivi in fase transitoria, e quindi non con il registratore telematico, troviamo una sospensione di 60 giorni dell’adempimento.

Questo perché, gli esercenti che non sono in possesso di un registratore di cassa telematico, trasmettono i dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, in modo manuale, utilizzando quindi i servizi web dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2 comma 6 ter del DLgs 127/2015).

Recita infatti testualmente la circolare:

“Ricade, evidentemente, nella sospensione anche l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista dal comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, attualmente in vigore per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia delle Entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali. Similarmente, possono ricadere nella sospensione i termini di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici”.

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La rilevazione in contabilità del credito d’imposta legato al registratore telematico

domenica, 12 Aprile 2020 da Barbarossa

Il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento del registratore di cassa telematico è assimilabile ad un contributo in conto impianti.

In che modo va contabilizzato il credito d’imposta riconosciuto a fronte dell’acquisto o adattamento del registratore di cassa telematico? E’ questo il tema su cui faremo chiarezza in questo articolo. Si tratta del beneficio previsto dall’art. 2, comma 6-quinquies, del D.lgs. n. 127 del 2015 riconosciuto a quei contribuenti che nel 2019 e 2020 hanno sostenuto o sostengono la spesa per l’acquisto o adattamento del registratore di cassa necessario ad assolvere l’obbligo di memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Il credito spetta, a condizione che il pagamento dell’onere sia fatto con strumenti tracciabili (bonifico, assegno, ecc.), nella misura del 50% della spesa, per una massimo di credito riconoscibile, per ogni strumento, di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento. L’utilizzo può avvenire esclusivamente in compensazione in F24 (codice tributo “6899”) e le modalità applicative e gli opportuni chiarimenti sono rinvenibili nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 21 febbraio scorso.

Il criterio di contabilizzazione

Dal punto di vista contabile, i contributi concessi specificamente in relazione all’acquisto di beni ammortizzabili (qual è un registratore di cassa) non generano né sopravvenienze attive né ricavi bensì rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. Essi si qualificano come contributi in conto impianti tassabili (non hanno autonoma rilevanza fiscale ma devono essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi – Risoluzione n. 2/E del 2010).

In termini pratici ciò può essere raggiunto, secondo quanto indicato dal principio contabile OIC 16, con due metodi alternativi: imputando il contributo percepito a riduzione diretta del cespite (c.d. metodo diretto) ovvero oppure con la tecnica dei risconti passivi mediante imputazione graduale a conto economico pari alla stessa misura adottata per gli ammortamenti del cespite agevolato (c.d. metodo indiretto).

Con il primo metodo di contabilizzazione, il contributo partecipa alla formazione dell’utile attraverso le minori quote di ammortamento calcolate sul costo di acquisto del cespite al netto dei contributi; con il secondo metodo, il contributo, imputato a conto economico tra gli “Altri ricavi e proventi” (voce A5) per l’intero ammontare riconosciuto, viene rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione in bilancio di risconti passivi. Pertanto, i maggiori ammortamenti, calcolati sul costo lordo del cespite, vengono “compensati” dalle rispettive quote di contributo di competenza di ciascun esercizio.

Occorre, tuttavia, avanzare un’osservazione laddove ci si trovi di fronte a cespiti con costo di acquisizione inferiore a 516,46 euro, per i quali il legislatore ammette la possibilità di deduzione dell’intero costo nell’esercizio in cui la spesa è stata sostenuta, venendo meno, quindi, il discorso dell’ammortamento. In tal caso, dunque, il metodo da utilizzare è quello in base al quale il contributo viene portato a diretta riduzione del valore del cespite stesso. Un discorso, diverso, invece è per i contribuenti forfettari, i quali come ben noto non deducono costi inerenti l’attività salvo i contributi previdenziali ed assistenziali assolti per disposizioni legislative ed anche per i contribuenti di vantaggio i quali deducono i costi sempre in base al principio di cassa (questi deduce, pertanto, il costo al netto del contributo).

fonte: www.investireoggi.it

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Fisco: ridisegnate nuove scadenze, anche per obbligo scontrino e fattura elettronica?

domenica, 12 Aprile 2020 da Barbarossa

L’emergenza coronavirus che ha colpito l’Italia, ha costretto il Fisco a ridisegnare tutte le scadenze, ci si chiede se il provvedimento ha toccato l’obbligo della fattura elettronica e dello scontrino telematico.  Scopriamo cosa prevede il nuovo “decreto cura Italia” in merito.

Scadenza dichiarazione Iva 2020

La dichiarazione Iva 2020 con scadenza 30 aprile, si potrà presentare entro il 30 giugno2020. La proroga è contenuta nel “decreto cura Italia” che ha sospeso gli adempimenti fiscali dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Il saldo Iva relativo all’anno 2019, con scadenza 16 marzo (ieri), si può ancora pagare entro il 20 marzo 2020 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o per frazione di mese successiva al 16 marzo 2020.

Sarà possibile anche lo slittamento del pagamento del prossimo 30 luglio con la maggiorazione dello 0, 40%.

Obbligo della fattura elettronica e scontrino telematico

Questo però non ha inciso sugli obblighi della fattura elettronica e i corrispettivi telematici. Resta tutto invariato e bisogna fare attenzione perché si rischiano sanzioni.

Una valida scappatoia allo scontrino telematico è la fattura elettronica immediata: a chiarirlo la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 3/E del 21 febbraio 2020. Conferma che tramite il registratore di cassa telematico bisogna memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica i corrispettivi con l’apposita procedura online predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Tale procedura non riguarda il contribuente, anche se non obbligato, che provvede  ad inviare telematicamente le fatture di tutte le operazioni eseguite.

Ogni mese bisogna effettuare l’invio dei corrispettivi telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Chi non si è adeguato con i registratori di cassa telematici, è obbligato comunque all’invio tramite una procedura di emergenza messa a punto dall’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico coloro che non si sono adeguati col registratore di cassa telematico, dovranno adottare la procedura di emergenza che permette di emettere i documenti (corrispettivi e ricevuta fiscale) con la modalità precedente e registrarli e trasmetterli telematicamente tramite i servizi web messi a disposizione dall’agenzia delle entrate. Questa procedura di emergenza cesserà entro il 1° luglio 2020.

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